COPPA TRINACRIA - MEMORIAL “SALVATORE SAJEVA”
Il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti indice
per la stagione sportiva 2011/2012 il torneo indicato a margine.
La squadra vincente la Coppa Trinacria 2011/2012 acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione
al Campionato di Prima Categoria per la
stagione sportiva 2012/2013.
Qualora la squadra vincente avesse già acquisito, per
meriti sportivi, il diritto alla partecipazione al campionato di Prima
Categoria, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà
riservato all'altra squadra finalista.
Il diritto alla
ammissione al Campionato superiore non viene riconosciuto qualora le Squadre
interessate, al termine della predetta stagione sportiva vengano retrocesse al Campionato
di categoria inferiore.
La manifestazione è organizzata secondo il presente
regolamento:
ART. 1 -
PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE
Alla competizione sono iscritte le squadre componenti
l'organico del Campionato di Seconda Categoria che abbiano fatto espressa
richiesta.
ART. 2 - FORMULA
La competizione per la stagione sportiva 2010/2011, si
svolgerà secondo la seguente formula:
Società
partecipanti N. 59
n. 13 Accoppiamenti con gara di andata e ritorno
ad eliminazione diretta
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due
incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà
dichiarata vincente Ia squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in
trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i
calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti, al
termine della gara di ritorno.
n. 11 triangolari
Per determinare la squadra vincente si terrà conto,
nell’ordine:
a) dei punti ottenuti negli incontri
disputati;
b) della migliore differenza reti;
c) del maggior numero di reti segnate
Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa
parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà
effettuato dalla Segreteria del C.R. Sicilia L.N.D.
Seconda Fase 24
Vincenti
N. 8 Triangolari
Per determinare la squadra vincente si terrà conto,
nell’ordine:
d) dei punti ottenuti negli incontri
disputati;
e) della migliore differenza reti;
f)
del
maggior numero di reti segnate
Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa
parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà
effettuato dalla Segreteria del C.R. Sicilia L.N.D.
Quarti di Finale -
Semifinale
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due
incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà
dichiarata vincente Ia squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in
trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire
i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti, al
termine della gara di ritorno.
Gara di Finale -
Memorial "Salvatore Sajeva”
Il Consiglio Regionale, nella seduta del 23 Giugno 2011, ha
stabilito che la gara di Finale sarà
disputata su un campo della Provincia di
Messina, con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore.
ART. 3 -
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Valgono le stesse norme del Campionato di Seconda Categoria.
(vedi C.U. n. 1 del 4 Luglio 2011)
ART. 4 -
SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso delle gare del Torneo è consentita la sostituzione
di tre calciatori indipendentemente
dal ruolo ricoperto in campo.
ART. 5 - CAMPI ED
ORARI
Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti sin
dall'inizio della stagione sportiva dal Comitato Regionale, salvo richieste
delle Società per gare in notturna in campi all'uopo omologati.
ART. 6 -
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli
Organi Disciplinari del Comitato Regionale.
ART. 7 - ARBITRI
Gli arbitri verranno designati dal C.R.A.
ART. 8 - GIUSTIZIA SPORTIVA
Le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami
proposti al Giudice
Sportivo ed in € 130,00 per quelli inoltrati alla Commissione Disciplinare
Territoriale.
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di
Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare di Coppa, che comportino la
sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori,
devono essere scontati nella prima gara di coppa successiva.
La squalifica a tempo determinato, invece, dovrà essere
scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale
della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.
I calciatori
incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte.
ART. 9 – RECLAMI
COMUNICATO UFFICIALE
N. 58/A – pubblicato l’8 agosto 2011
ABBREVIAZIONE
DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE
DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA
ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Il
Presidente Federale
Preso
atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei
termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa
Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D,
relativi alla stagione sportiva 2011/2012, per i procedimenti dinanzi ai
Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
-
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone
l’emanazione di un particolare
provvedimento di abbreviazione dei termini
connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
-
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
che
gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi
3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza
sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti
modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
i
rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo
alla disputa della giornata di gara;
gli
eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e
comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e
pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno
successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei
motivi di reclamo;
il
Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del
Giudice Sportivo;
gli
eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato
Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno
pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la
sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla
pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice
Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di
copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa.
L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al
reclamo.
L’eventuale
controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro
mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato
Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del
reclamo.
La
Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella
stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato
Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione
via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende
conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma
11, C.G.S.);
Tutte
le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del
presente provvedimento.
ART. 10 - RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una
Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una
gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 53
N.O.I.F. (gara persa per 0-3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento
della manifestazione e a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni
pecuniarie.
Verranno, inoltre, escluse dal prosieguo del torneo le
Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si
rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro
confronti l’art. 17 del C.G.S.
Se dovesse essere
esclusa una Società inserita in un triangolare, le due squadre restanti
formeranno un accoppiamento con gare di andata e ritorno e, qualora le stesse
già si siano incontrate nel triangolare, la gara disputata risulterà valida
come andata dell’accoppiamento.
Art. 11 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa
espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.-
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