mercoledì 21 settembre 2011

Regolamento Coppa Trinacria

COPPA TRINACRIA - MEMORIAL “SALVATORE SAJEVA”



Il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2011/2012 il torneo indicato a margine.
La squadra vincente la Coppa Trinacria 2011/2012  acquisisce  il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Prima Categoria  per la stagione sportiva 2012/2013.
Qualora la  squadra vincente avesse già acquisito, per meriti sportivi, il diritto alla partecipazione al campionato di Prima Categoria, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista.
Il diritto alla ammissione al Campionato superiore non viene riconosciuto qualora le Squadre interessate, al termine della predetta stagione sportiva vengano retrocesse al Campionato di categoria inferiore.
La manifestazione è organizzata secondo il presente regolamento:


ART. 1 - PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE
Alla competizione sono iscritte le squadre componenti l'organico del Campionato di Seconda Categoria che abbiano fatto espressa richiesta.

ART. 2 - FORMULA
La competizione per la stagione sportiva 2010/2011, si svolgerà secondo la seguente formula:

Società partecipanti N. 59

n. 13    Accoppiamenti con gara di andata e ritorno ad eliminazione diretta
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente Ia squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti, al termine della gara di ritorno.









n. 11  triangolari
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:
a)  dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b)  della migliore differenza reti;
c)  del maggior numero di reti segnate
Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del C.R. Sicilia L.N.D.

Seconda Fase 24 Vincenti
N. 8 Triangolari
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:
d)  dei punti ottenuti negli incontri disputati;
e)  della migliore differenza reti;
f)   del maggior numero di reti segnate
Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del C.R. Sicilia L.N.D.

Quarti di Finale - Semifinale
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente Ia squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti, al termine della gara di ritorno.

Gara di Finale - Memorial "Salvatore Sajeva”
Il Consiglio Regionale, nella seduta del 23 Giugno 2011, ha stabilito che la  gara di Finale sarà disputata su un  campo della Provincia di Messina,  con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Valgono le stesse norme del Campionato di Seconda Categoria. (vedi C.U. n. 1 del 4 Luglio 2011)

ART. 4 - SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso delle gare del Torneo è consentita la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in campo.

ART. 5 - CAMPI ED ORARI
Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti sin dall'inizio della stagione sportiva dal Comitato Regionale, salvo richieste delle Società per gare in notturna in campi all'uopo omologati.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato Regionale.

ART. 7 - ARBITRI
Gli arbitri verranno designati dal C.R.A.

ART.  8 - GIUSTIZIA SPORTIVA
Le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti  al  Giudice  Sportivo ed in € 130,00 per quelli inoltrati alla Commissione Disciplinare Territoriale.
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare di Coppa, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati nella prima gara di coppa successiva.
La squalifica a tempo determinato, invece, dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.
I calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte.





ART.  9 – RECLAMI
COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A – pubblicato l’8 agosto 2011
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Il Presidente Federale
Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare
  provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

ART.  10 - RINUNCIA A GARE
Nel  caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara,  verranno  applicate  nei  suoi  confronti le sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0-3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
Verranno, inoltre, escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17 del C.G.S.
Se dovesse essere esclusa una Società inserita in un triangolare, le due squadre restanti formeranno un accoppiamento con gare di andata e ritorno e, qualora le stesse già si siano incontrate nel triangolare, la gara disputata risulterà valida come andata dell’accoppiamento.

Art.  11 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI  FEDERALI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.-

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